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Aggiornato 17:25, 14-03-2024

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Mensa e organici di scuola dell’infanzia

Come pacificamente riconosciuto e praticato, l’alunno di scuola dell’infanzia usufruisce di norma di un tempo scuola di 40 ore settimanali (art. 2, comma 5 d.P.R. 89/2009) che, su richiesta delle famiglie, può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore.

Dal tenore letterale delle citata norma sembra, dunque, che la definizione degli organici di scuola dell’infanzia dipenda solo ed esclusivamente dalla scelta delle famiglie (2 docenti per sezione di 40 o 50 ore settimanali, 1 docente per sezione di 25 ore settimanali).

Sappiamo tutti, invece, che lo stato dell’arte è ben altro, in particolar modo se si tiene conto che gli organi centrali del M.I.U.R. nella definizione degli organici di scuola dell’infanzia pretendono la disponibilità dell’Ente comunale a garantire il servizio mensa in favore degli alunni.

Ove il Comune si obblighi a garantire il servizio mensa l’Amministrazione centrale concede organici sufficienti a garantire 40 o 50 ore settimanali (2 docenti per sezione), in caso contrario, invece, con l’assegnazione di un solo docente per sezione diventa (per le vie di fatto) obbligatorio un tempo scuola di 25 ore settimanali, con il consequenziale dimezzamento dell’organico.

La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale: le famiglie contribuiscono con una tariffa, in base alla tipologia di servizio che viene attivato in presenza di un numero minimo di richieste. 

Da ciò discende, dunque, che il servizio potrà essere garantito fino a che il Comune (in caso di gestione diretta) o la ditta aggiudicataria (in caso di concessione del servizio) ne trarranno un profitto o, quantomeno, un pareggio di bilancio, che è direttamente proporzionale ad un numero minimo di pasti al di sotto del quale si produrrebbe in perdita.

Al fine di scongiurare tale ipotesi i Comuni hanno da tempo inserito nei Regolamenti interni le c.d. clausole di salvaguardia, rendendo la fruizione del servizio obbligatorio in capo a tutti gli iscritti delle sezioni a tempo pieno della scuola dell’infanzia: “la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e di riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico”.

Orbene il sistema finora adottato sembra vacillare a colpi di pronunce giudiziali. 

Il TAR-CAMPANIA, infatti, con la sentenza n° 1566 del 13.03.2018 ha pronunciato l’illegittimità delle predette clausole sulla base della seguente motivazione: “considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’Ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in un regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa”. 

In materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del M.I.U.R. n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei c.d. pasti speciali”.

La pronuncia del Tribunale amministrativo napoletano non è isolata. Essa fa seguito ad altra pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Torino (sentenza n° 1049 del 21.06.2016), avverso la quale è pendente ricorso in Cassazione, a tenore della quale “il diritto all’istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma in modo più ampio al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell’ambito del “tempo scuola” in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico. Avuto, in particolare, riguardo alla funzione del “tempo mensa” deve, dunque, ritenersi che il permanere presso la scuola nell’orario della mensa costituisca un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all’istruzione nel significato appena delineato. Se, quindi, la permanenza a scuola in tale segmento orario risponde ad un diritto soggettivo, se la refezione scolastica non può diventare obbligatoria e se deve comunque aver luogo il consumo di un pasto, ne consegue necessariamente che ciò debba avvenire presso la scuola, seppure al di fuori della refezione scolastica”.

Se la Cassazione e il Consiglio di Stato confermeranno la nuova linea giurisprudenziale enunciata dai Tribunali di merito andrà a finire che il diritto delle famiglie a scegliere il tempo scuola dei loro figli rimarrà un semplice enunciato cartaceo: ragioni di razionalizzazione delle spesa pubblica costringeranno la scuola dell’infanzia a funzionare a tempo ridotto, con la consequenziale riduzione degli organici e delle opportunità educative che tale ordine di scuola riesce ad assicurare.

 

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