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Vacatio contrattuale e competenze dei DD.SS. sui procedimenti disciplinari

Continuano a fioccare le sentenze di merito che dichiarano l’incompetenza dei dirigenti scolastici in ordine alla sospensione dal servizio dei docenti fino a 10 giorni, quale sanzione conservativa irrogata in ottemperanza al disposto di cui all’art. 55 bis del d. lgs. 165/2001 (post riforma Madia), a tenore del quale “per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni  scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di  qualifica dirigenziale”.

Ultimo, in ordine di tempo, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) che, con la sentenza n. 423 del 27.10.2020, ha dichiarato la nullità della sanzione della sospensione dal servizio per un giorno, irrogata nei confronti di un docente, condannando il Ministero resistente alle spese di lite...

Ma ciò che rende particolare la sentenza citata sono i due motivi che hanno portato il Giudicante alla declaratoria di nullità.

1) Il giudice fa proprio l’orientamento giurisprudenziale ormai dominante, secondo il quale il dirigente scolastico è competente ad irrogare solo le sanzioni meno afflittive della sospensione, perché la sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni – che è la sanzione più afflittiva che il dirigente può applicare ai sensi dell’art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 - non è contemplata tra le sanzioni astrattamente irrogabili nei riguardi del personale docente. In effetti, l’art. 492 del D. Lgs. 297/1994 fa riferimento solo alla sospensione dall’insegnamento fino ad un mese.

2) Se si volesse disattendere il tenore testuale dell’art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 e si sostenesse che il dirigente scolastico è competente a sospendere il personale docente dall’insegnamento e dalla retribuzione fino a dieci giorni, si perverrebbe all’assurdo risultato di ritenere che il dirigente, nei brevissimi termini previsti dalla legge perché egli possa decidere se trattenere il fascicolo ovvero trasmetterlo all’ufficio competente, deve stabilire non solo se la condotta del docente sia meritevole di essere sanzionata con la sospensione dall’insegnamento o con una sanzione diversa (valutazione ex ante della gravità della condotta che è inevitabile in detto passaggio), ma anche se la sospensione possa essere o meno contenuta nel limite dei dieci giorni, onde conoscere quale sia l’organo competente ad irrogare la sanzione. È evidente che tale ultima decisione sulla gravità in concreto della condotta disciplinarmente rilevante di cui ha appena avuto notizia non può essere consapevolmente assunta dal dirigente senza la conoscenza di dettagli in fatto che solo l’espletamento dell’attività istruttoria potrebbe fornire e dunque richiede un approfondimento che non è previsto in tale momento né potrebbe utilmente svolgersi nel breve termine dei pochi giorni intercorrenti tra la notizia del fatto e la notifica dell’atto di contestazione.

Le motivazioni sopra addotte, invero, riguardano questioni tecnico-giuridiche che esulano da una valutazione di merito della questione: l’eccezione di incompetenza del D.S. a comminare la sanzione è, infatti, un’eccezione preliminare che va risolta ancor prima di entrare nel merito della vicenda e che, in caso di accoglimento, impedisce al Giudicante di entrare nel merito delle questioni che hanno originato il procedimento stesso.

Per evitare, allora, di “incappare” in una declaratoria di nullità della sanzione della sospensione dal servizio di un docente, che intensificherebbe nel personale scolastico la percezione di un atteggiamento persecutorio da parte del D.S. ai danni dello stesso (a prescindere da una valutazione di merito dell’eventuale inadempimento o violazione che aveva originato il procedimento disciplinare), cosa occorre fare?

La soluzione definitiva dell’annosa questione che, per le vie di fatto, spoglia il D.S. della funzione disciplinare, è contenuta nell’art. 29 del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-18, ove a chiare lettere si rinvia ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni. Tale sessione avrebbe dovuto concludersi entro il mese di luglio 2018. La previsione, dunque,di condotte rilevanti sul piano disciplinare a carico dei docenti, punibili in astratto con la sanzione fino a 10 giorni di sospensione, avrebbe eliminato alla radice il problema, rendendo il D.S. pienamente competente all’istruzione e alla definizione di vicende “lievi” da risolvere, a garanzia dello stesso docente, all’interno della stessa istituzione scolastica di servizio.

Ma dall’aprile 2018 ad oggi nulla è stato fatto.

Nelle more, dunque, per infrazioni e inadempimenti da sanzionare con una misura superiore alla censura, occorre inviare idonea informativa e il relativo carteggio all’U.P.D., presso l’Ambito Territoriale.

Ma ciò che non funziona a livello di sistema è il non aver capito che nel mondo della scuola l’avere permesso ai DD.SS. di trattenere il procedimento disciplinare è una “prerogativa” pensata e prevista  a beneficio degli stessi docenti: l’istruttoria del procedimento da parte di un Ufficio esterno che non conosce bene i fatti e le persone e che, in astratto, può irrogare la sanzione della sospensione fino a 30 giorni, non tutela i docenti quanto, invece, possa fare un D.S. che conosce bene fatti, persone e dinamiche interne alla stessa istituzione scolastica.

Sarebbe opportuno, dunque, che le OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca aderissero al più presto alla sessione negoziale prevista dall’art. 29 del Contratto, al fine di assicurare ai docenti un nuovo "codice disciplinare" che li metta al "riparo" da procedimenti disciplinari istruiti da soggetti esterni all'istituzione scolastica e da sanzioni sospensive in astratto determinabili con la sospensione dal servizio fino a 30 giorni.

 

                                                                                                          Prof. Michele Di Pasquali

                                                                                                       Consulente legale - Anp Sicilia

                                                                                                        Staff del Presidente Regionale

 

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