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avv. Filippo Basile - Via F. Crispi,  225 - 95129 - Catania Tel. 09525000 - fax 095533541 - email avv.fbasile@gmail.com 

Le note disciplinari non sono sanzioni

Interessante sentenza (n. 457 del 21.02.2020) del Tar di Catania (Sezione Terza), resa in un giudizio introitato dalla famiglia di una studentessa di un istituto superiore della provincia di Messina, che lo staff legale di Anp Sicilia ha seguito con particolare attenzione. La famiglia impugnava la delibera assunta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, con il quale la studentessa veniva ammessa alla classe successiva con il voto di 7 nel comportamento. Nello specifico i ricorrenti si dolevano del fatto che, a loro dire, il voto di comportamento attribuito in sede di scrutini finali, essendo stato influenzato da una nota disciplinare registrata da un docente sul registro di classe, non fosse adeguatamente motivato e, in subordine, che la nota disciplinare venisse dichiarata nulla per l'inosservanza delle formalità procedurali prescritte in materia di sanzioni disciplinari a carico degli studenti e per mancata informativa alla famiglia. Il Tar di Catania, nel rigettare il ricorso, ha sancito una serie di principi che fanno luce sulla natura giuridica delle note disciplinari. Quest'ultime, infatti, non possono essere considerate "sanzioni disciplinari", con la conseguenza che per la loro comminazione non è necessario attivare le procedure previste dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (dPR 249/98). Eventuali omissioni nella comunicazione alle famiglie per la comminazione delle note disciplinari sono irrilevanti sotto un duplice aspetto: 1) le note sono visibili sul registro elettronico, accessibile alle famiglie degli studenti 2) Il giudizio dei docenti in ordine al comportamento e alle altre materie, invero, non può che basarsi sull’effettivo “rendimento” dell’alunno, atteso che eventuali vizi procedurali, come l’omissione delle dovute informazioni ai genitori, non rendono l’alunno più competente in italiano o matematica o più rispettoso delle regole della vita scolastica e, perciò, non possono determinare il suo diritto al conseguimento di un voto superiore.

Michele Di Pasquali - Consulente legale Anp Sicilia

 

 

 

 

Ultima modifica il03 Novembre 2020

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