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Aggiornato 17:25, 14-03-2024

avv. Filippo Basile - Via F. Crispi,  225 - 95129 - Catania Tel. 09525000 - fax 095533541 - email avv.fbasile@gmail.com 

Su cosa si intende per uso del registro elettronico in tempi di coronavirus

In risposta a coloro che, al solo fine di alimentare conflitti che sfocerebbero nel disfacimento delle attività didattiche a distanza, con consequenziale lesione del diritto all’istruzione e del successo formativo di tutti e di ciascuno, mi preme rilevare che le minacce di illegittimità nella sottoscrizione dei registri elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza non può configurare la fattispecie rilevante sul piano penale della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, prevista dall’art. 479 c.p.

Al fine di meglio argomentare si rileva quanto segue:

- è assolutamente infondata l’asserzione secondo la quale il provvedimento legislativo che ha dichiarato la sospensione delle attività didattiche quale misura di contenimento del contagio da coronavirus abbia conclamato l’impossibilità sopravvenuta all’adempimento della prestazione da parte dei docenti, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1256 c.c., secondo le quali ad impossibilia nemo tenetur.

Le disposizioni normative di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge n. 6 del 23 febbraio e le disposizioni regolamentari di cui al DPCM 4 marzo 2020, invero hanno determinato, tra le misure urgenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica, una nuova figura, fino ad oggi mai praticata, di sospensione delle attività didattiche con obbligo di attivazione di modalità di didattica a distanza (d’ora in poi definite DAD).

La lettura in parallelo delle due fonti svela che la speciale figura dell’istituto della sospensione con obbligo di attività DAD ha determinato l’esistenza di una causa sopravvenuta che rende parzialmente impossibile la prestazione dei docenti.
Questi ultimi, infatti, al fine di evitare il contagio e, quindi, per tutelare il bene della salute pubblica, sono impossibilitati a recarsi presso i locali scolastici, ma non sono impossibilitati a sperimentare nuove strade e nuove modalità didattiche che possano salvaguardare un altro diritto di rango costituzionale qual è il diritto all’istruzione degli studenti.

In questo caso, dunque, sbagliano coloro che invocano l’applicazione dell’art. 1256 c.c., considerato che una più prudente valutazione porterebbe a riconoscere fondata, invece, l’applicazione dell’art. 1258 c.c., secondo la quale la parziale impossibilità non può che produrre la corrispondente parziale estinzione dell’obbligazione, salvando l’esecuzione della prestazione per la parte che è rimasta possibile.

Nessuno pretende, infatti, che i docenti si rechino a scuola (anzi a contrario si pretende che restino a casa per la tutela della salute pubblica), ma dall’altra parte esiste una controparte (il datore di lavoro, ovvero il Ministero) che può pretendere un adempimento parziale dell’obbligazione, a mezzo della didattica a distanza.

Alla fattispecie in esame sarebbe applicabile, altresì, il disposto di cui all’art. 1464 c.c. essendo palese che in questo caso la parte datoriale è titolare di un interesse apprezzabile a ricevere la prestazione ugualmente, anche se ridotta o usufruibile per altre vie e con altri mezzi.
Per farla breve il datore di lavoro ha diritto a pretendere la prestazione del docente, anche se non eseguita per le vie ordinarie a mezzo della didattica in presenza.

In tempi di “guerra” nessuno può scandalizzarsi se il sistema si “accontenta” di forme diverse ed alternative a quelle ordinarie e che, comunque, per le vie di fatto stanno garantendo lusinghieri risultati in diversi contesti territoriali.
L’azione didattica consiste in un percorso strutturato che prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e discenti. Se questa interazione, per ragioni di tutela della salute pubblica, non può avvenire per le vie ordinarie (didattica in presenza) non si comprenderebbe un’eventuale rifiuto ad una interazione per vie straordinarie e inusuali, ma pur sempre valide.

- Chiarito, dunque, il fondamento giuridico che legittima il docente all’adempimento della propria prestazione, occorre focalizzare adesso il valore giuridico dell’adempimento di un suo dovere “accessorio”, ovvero quello relativo alla registrazione delle proprie attività.
L’art. 41 del R.D. n. 965 del 1924, infatti, prescrive l’obbligo per ogni docente di registrare su un apposito documento (allora registro cartaceo, oggi registro elettronico) i voti, le attività, gli esercizi, le assenze e le mancanze degli alunni, nello svolgimento dell’attività didattica.

I docenti che durante questa speciale e straordinaria sospensione delle attività didattiche firmano il registro elettronico ed annotano su di esso le attività svolte, stanno dichiarando di essere stati presenti a scuola e, quindi, di essersi portati presso i locali scolastici, contravvenendo all’obbligo di rimanere a casa e dichiarando il falso?

Notoria non egent probationem! Che le scuole siano chiuse e che non permettano l’accesso agli utenti, neanche per le pratiche amministrative (non urgenti e non indifferibili), è fatto notorio e come tale non abbisogna neanche di essere provato.
I docenti che firmano il registro elettronico durante questo periodo straordinario di emergenza stanno soltanto certificando le attività didattiche a distanza, gli argomenti trattati, l’esistenza, dunque, di una legittima interazione che è sacrosanta esplicitazione di un rapporto didattico.

Non sussiste, dunque, alcuna falsità ideologica, poiché non sussiste l’elemento materiale del reato, ovvero la falsità della dichiarazione.
Per meglio argomentare si consideri, altresì, che il reato di falsità ideologica di cui all’art. 479 c.p., tanto spiattellato da chi intravede responsabilità rilevanti sul piano penale, per potersi configurare presuppone la sussistenza dell’elemento psicologico determinato nel dolo generico, ovvero nella consapevolezza e nella volontà da parte del docente di attestare il falso in un atto pubblico.

La giurisprudenza di legittimità, poi, chiarisce che nel reato in commento, come in tutti i reati di falso è necessario il convincimento del reo di agire in contrasto e in opposizione alle sostanziali esigenze dell’ordinamento giuridico.
Fatte queste dovute considerazioni chiediamoci: come fa a sussistere nel docente l’elemento del dolo generico quando nella sua coscienza, invero, sussiste la consapevolezza di agire al fine di porre in essere un tentativo (fino ad oggi ben riuscito) di tutelare contemporaneamente due beni della vita costituzionalmente garantiti, rimanendo a casa (salute pubblica) e assicurando agli studenti attività didattiche attraverso forme straordinarie (successo formativo)?

Coloro che allarmano i docenti prospettando ai loro danni una possibile accusa di reato perseguibile d’ufficio, hanno minimamente pensato al paradosso che sussisterebbe se, anziché premiare i docenti per lo sforzo perpetrato, li processassimo e li condannassimo per un reato contro la fede pubblica? Personalmente ritengo che ogni ulteriore commento sia superfluo!

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Michele Di Pasquali
Staff regionale

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