Logo
Stampa questa pagina

Sulla competenza/incompetenza dei Dirigenti Scolastici alla sospensione dal servizio dei docenti

E’ di qualche giorno addietro la notizia che la Corte d’Appello di Milano ha statuito la nullità della sanzione disciplinare a carico di una docente sospesa per due giorni dal servizio. Consequenziale è stata la revoca del provvedimento sanzionatorio, la cancellazione dal fascicolo personale e la condanna alle spese del Ministero resistente.

Perché tale pronuncia di nullità? A detta del giudice di merito il DS è incompetente per i procedimenti disciplinari a carico dei docenti per violazioni disciplinari che comportano la sospensione dal servizio del docente stesso, anche per sospensioni fino a dieci giorni.

Dopo la Corte d’Appello di Bologna, alla quale hanno fatto seguito quella di Torino e quella di Perugia, anche la Corte d’Appello milanese è inconfutabilmente dello stesso indirizzo: i DD.SS. sono incompetenti a comminare la sanzione della sospensione dal servizio (anche di un solo giorno) a carico dei docenti.

Questo perché le norme di diritto sostanziale contenute nel “codice disciplinare” dei docenti (d. lgs. 297/94 e CCNL 2006-09) prevedono la sanzione della sospensione da 1 a 30 gg e, dunque, determinano la competenza a favore dell’UPD territorialmente competente.

Dunque, la previsione astratta di una sanzione fino a 30 gg fa rientrare quella fattispecie disciplinare nella competenza dell’UPD, anche se, per le vie di fatto, il D.S. trattiene il procedimento e commina una sanzione fino a 10 gg di sospensione.

Tutto questo nonostante la novella di cui al d. lgs. 165/2001 (riforma Madia) ha espressamente sancito all’art. 55 bis, comma 9 quater che “per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale…”.

Come è possibile, dunque, che i giudici di merito dichiarino l’incompetenza dei DD.SS. nonostante il Testo Unico del pubblico impiego ne sancisca espressamente la competenza?

Orbene, secondo una giurisprudenza ormai sempre più univoca e lineare, sembra che i giudici di merito si orientino nel ritenere che la norma introdotta dal decreto Madia all’art. 55 bis, comma 9 quater, sia una norma di efficacia procedurale che non può incidere sul diritto sostanziale, che prevede che per i docenti non è tipicizzata la sanzione della sospensione fino a 10 gg.

Tutto questo fino a quando non si procederà alla revisione del codice disciplinare a carico dei docenti, prevedendo ipotesi astratte di rilevanza disciplinare, punibili con la sanzione della sospensione fino a 10 gg.

Questa azione di revisione, invero, avrebbe dovuto essere già attuata, per concludersi entro il luglio 2018.

A tenore dell’art. 29 del nuovo CCNL di Comparto del 19 aprile 2018, infatti, “Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni… La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018”.

Considerato, quindi, che la revisione del codice disciplinare a carico dei docenti non è ancora iniziata e che le OO.SS. non sono state nemmeno convocate, nelle more conviene sempre inviare gli atti all’UPD presso l’Ambito Territoriale competente.

L’UPD ha competenza anche per le sanzioni di rango “inferiore”.

Le questioni di competenza/incompetenza sollevate in ordine al potere disciplinare del D.S. sui docenti non si pongono, invece, nei confronti degli ATA, atteso che il “codice disciplinare” contenuto nel CCNL di Comparto espressamente prevede e tipicizza condotte disciplinari alle quali è collegata la sanzione della sospensione fino a 10 gg.

IL CONSULENTE LEGALE ANP SICILIA

        Prof. Michele Di Pasquali   

 

 

ANP Sicilia

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più sul bottone Cookie Policy.