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Aggiornato 17:25, 14-03-2024

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Vaccini: legittimo il divieto di accesso del minore alla frequenza della scuola dell'infanzia

Proliferano sempre più le sentenze a sfavore degli utenti che hanno impugnato i provvedimenti emessi dai Dirigenti Scolastici delle scuole italiane a seguito della mancata presentazione delle certificazioni in materia di obblighi vaccinali previsti dalla L. 119 del 31 luglio 2017.

È del 20 aprile 2018 l’ultima pronuncia in ordine di tempo, emessa dalla Prima Sezione del TAR-ABRUZZO (decreto n° 55) con la quale, non solo si respinge l’istanza cautelare tesa a privare di efficacia il provvedimento del Dirigente Scolastico di sospensione dalla frequenza, ma, addirittura, si sancisce a chiare lettere che il pregiudizio rappresentato dai genitori (mancata frequenza della scuola dell’infanzia) appare recessivo rispetto al superiore interesse pubblico perseguito dalla L. 119, consistente nell’assicurare il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica.

A ciò si aggiunga che la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n° 5 del 18 gennaio 2018 ha rigettato tutte le questioni di illegittimità costituzionale avanzate a carico della L. 119, ritenendo legittime e conformi ai principi costituzionali le norme in essa contenute, sul presupposto che le disposizioni in materia di iscrizione e di “adempimenti” scolastici mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni di sicurezza per la salute di ciascun alunno. 

Per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia, la sanzione della sospensione dalla frequenza in assenza della prescritta documentazione, è legittima in quanto la profilassi vaccinale di cui al d.l. n.73/2017 riveste maggiore cogenza e criticità rispetto agli alunni della scuola dell’infanzia, in ragione della maggiore vulnerabilità ed esposizione a rischio di contagio della popolazione infantile ed è quindi doveroso preservare lo stato di salute individuale e collettivo, e dei bambini i cui genitori non adempiono ai loro compiti di cura.

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